Consulenza gratuita per risarcimenti relativi ad errori e negligenze mediche.

La mia foto
Vuoi verificare se hai subito un caso di malasanità? Ora puoi farlo, GRATIS! Ci occupiamo di malasanità, un settore nel quale (purtroppo) sono in costante aumento i casi che si verificano ogni anno. ART. 2043 CODICE CIVILE: « Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. » Possiamo agire in tutta Italia con il minimo impegno per voi e con la certezza che si procede solo se ci sono i presupposti. Niente cause che vi dissanguano. Velocita' e umanità nel gestire il caso. Il compenso ai professionisti solo a risarcimento avvenuto. Fai valere i tuoi diritti! Molte persone non sanno di essere vittime di malasanità e accettano rassegnate una vita diversa e deficitaria. Ma saranno proprio tutte vere le spiegazioni date dai medici? Verificalo (GRATUITAMENTE) e poi... senza che tu debba anticipare 1 euro Medici e Avvocati saranno al tuo fianco e lavoreranno per te, per farti risarcire. Il nostro compenso? solo DOPO che avrai incassato i soldi del tuo risarcimento (entro circa 6-12 mesi) www.risarcimenti-affiliati.com/sa16

domenica 12 marzo 2017

Responsabilità medica: risarciti i danni al paziente che non conosce i rischi dell'intervento

http://www.studiocataldi.it/articoli/25255-responsabilita-medica-risarciti-i-danni-al-paziente-che-non-conosce-i-rischi-dell-intervento.asp

Responsabilità medica: risarciti i danni al paziente che non conosce i rischi dell'intervento

Il medico è tenuto a fornire al paziente tutte le informazioni prima dell'intervento. La sentenza del tribunale di Caltanissetta sul consenso informato
medici seri con file dietro di sedie e una caduta simboleggiante danno
di Marina Crisafi – Se il paziente non ha chiare le conseguenze e i rischi dell'intervento chirurgico, il medico paga i danni, anche se l'operazione è andata bene e ha risolto i suoi problemi. Lo ha stabilito il Tribunale di Caltanissetta con una recente sentenza (qui sotto allegata), liquidando in via equitativa 25mila euro ad una donna che sosteneva di aver subito danni in seguito ad un'operazione chirurgica di isterectomia.
La paziente affermava, in particolare, che i disturbi post-intervento dipendevano dalla condotta "negligente ed imperita" dei sanitari che non le avevano chiesto il consenso informato all'intervento e all'anestesia, domandando, pertanto, oltre 300mila euro di risarcimento.
L'Asl, dal canto suo, sosteneva che alla paziente era stata fornita invece "una corretta e completa informazione" sui rischi dell'operazione e chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria.
Per il tribunale nisseno, la donna ha in parte ragione. Sul punto di responsabilità della struttura e del medico, ritenute di tipo contrattuale, il giudice, sulla base della espletata CTU, esclude che il danno sia dovuto a negligenza, attribuendolo invece alle frequenti complicanze che si manifestano "anche in assenza di un errore tecnico nell'esecuzione dell'intervento".
Quanto al consenso informato, invece, il tribunale preliminarmente afferma che l'informazione "deve essere adeguata al grado culturale e alle conoscenze del paziente e deve concernere lo scopo e la natura dell'intervento, nonché le sue conseguenze e i suoi rischi". La ratio di tale previsione, infatti, è quella di tutelare "quanto più intensamente possibile l'autodeterminazione del paziente, il quale non può essere sottoposto a trattamenti sanitari contro la propria volontà", per cui la prestazione del consenso ad un trattamento sanitario da parte del soggetto interessato è "indispensabile al fine di escludere la rilevanza anche penale di un fatto che altrimenti sarebbe di per sé illecito".
Ne consegue, dunque, che "non può ritenersi sufficiente ai fini del consenso informato la sottoscrizione, da parte del paziente, di un modulo del tutto generico". E tale è il caso in esame, in cui alla donna non è stata fornita adeguata informazione in merito ai trattamenti sanitari, atteso che alla stessa erano stati fatti firmare moduli che nulla specificano in ordine alle possibili conseguenze derivanti dall'intervento. Sussiste, pertanto, "una lesione del diritto di autodeterminazione – della paziente - concretizzatosi nella mancata prestazione di una adeguata informazione ai fini dell'acquisizione del suo consenso all'effettuazione dell'intervento chirurgico e alla sottoposizione ad anestesia".
Trib. Caltanissetta, sentenza novembre 2016 


Fonte: Responsabilità medica: risarciti i danni al paziente che non conosce i rischi dell'intervento 
(www.StudioCataldi.it) 

Nessun commento:

Posta un commento